Statuto

Statuto dell’associazione denominata

“Collegio Nazionale dei Presidenti del CdLM di Scienze della Nutrizione Umana” (Classe LM-61)

 (approvato nella seduta del 31 Marzo 2021)

 

Art.1 – Collegio dei Presidenti

  1. È costituita un’associazione non riconosciuta, ai sensi dell’art. 36 e seguenti c.c., sotto la denominazione “Collegio Nazionale dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana” (qui di seguito indicata come il “Collegio”), quale ente rappresentativo dei Corsi di Laurea Magistrale (in seguito “CdLM”) in Scienze della Nutrizione Umana (Classe di Laurea LM-61). L’associazione potrà essere denominata in forma abbreviata come “CdLM”. Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.
  2. L’Associazione elegge provvisoriamente sede presso l’Ateneo in cui è incardinato il Presidente. Per deliberazione degli associati potranno essere istituite, su tutto il territorio nazionale, altre sedi, sezioni e rappresentanze.
  3. L’associazione è apolitica e apartitica. Essa ha durata illimitata, salva diversa deliberazione dell’Assemblea.

 

Art. 2 – Scopi del Collegio

  1. Il Collegio non ha fini di lucro e si propone di rappresentare l’impegno, gli interessi e le opinioni dei CdLM delle Università Italiane ai fini della formazione, dell’insegnamento e della diffusione delle discipline nel campo delle Scienze della Nutrizione Umana.
  2. Il Collegio formula indirizzi sull’organizzazione e sull’armonizzazione dei sistemi formativi nell’ambito delle Scienze della Nutrizione Umana in relazione agli aspetti didattici, professionalizzanti e scientifici dei corsi di studio.
  3. Per il raggiungimento degli scopi innanzi indicati il Collegio, sempre senza scopo di lucro, potrà:
  • proporre e coordinare iniziative intese alla soluzione di problemi riguardanti la didattica nella formazione delle figure professionali specifiche nel campo delle Scienze della Nutrizione Umana;
  • promuovere scambi di informazioni tra i Presidenti e Coordinatori dei Corsi di Laurea nell’area delle Scienze della Nutrizione Umana;
  • coordinare le attività per favorire lo sviluppo e la Qualità dei CdLM a tutti i livelli;
  • contribuire al perfezionamento e allo sviluppo dei processi di valutazione della qualità della didattica e della ricerca nell’ambito delle discipline della Scienze della Nutrizione Umana;
  • svolgere ogni ulteriore attività consentita dalla legge e utile al perseguimento e alla realizzazione dello scopo statutario.

 

Art. 3 – Acquisto e perdita della qualifica di associato

  1. Possono far parte dell’Associazione tutti i Presidenti e i Coordinatori responsabili dei Corsi di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana delle Università italiane, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni. Essi acquistano, al momento della nomina, la facoltà di diventare associati.
  2. Gli associati si distinguono in:
  3. associati ordinari;
  4. associati onorari o benemeriti.
  5. Sono associati ordinari coloro che presentino domanda di ammissione e siano accettati dal Consiglio Direttivo all’unanimità dei suoi componenti.

Sono associati onorari o benemeriti quelli che, per meriti personali o per vantaggi arrecati all’Associazione, siano ritenuti meritevoli di ricevere tale qualificazione per designazione dell’Assemblea deliberata a maggioranza dei suoi componenti.

6. Gli aspiranti associati, per l’ammissione all’Associazione, devono presentare espressa domanda nella quale devono indicare i propri dati anagrafici e la propria volontà di accettare gli scopi perseguiti dall’Associazione, nonché l’impegno di approvare e rispettare integralmente il presente statuto.

7. L’esatta composizione del Collegio viene accertata dal Presidente entro il mese di dicembre di ciascun anno.

8. L’adesione per tutti gli associati viene considerata a tempo indeterminato per tutta la durata del loro incarico ai sensi del comma 1 del presente articolo; gli associati hanno facoltà di recedere dal rapporto associativo in qualunque momento

9. La qualifica di associato ordinario si perde:

  • per cessazione dall’incarico di presidente o di coordinatore responsabile dei corsi di laurea in Scienze della Nutrizione Umana;
  • per recesso;
  • per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza di due terzi dei componenti e in presenza di giusta causa, per accertati motivi di incompatibilità e per aver dolosamente e colpevolmente disatteso alle norme o agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità. In tal caso, il Consiglio Direttivo invita l’associato a fornire per iscritto spiegazioni circa il proprio comportamento entro un congruo termine. In assenza di riscontro entro il termine fissato ovvero qualora le argomentazioni difensive fornite all’associato siano ritenute insufficienti, il Consiglio Direttivo comunica all’associato l’esclusione. Tale comunicazione sarà efficace dal momento del suo ricevimento da parte del socio medesimo.

 

Art. 4 – Organi Sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Consiglio direttivo;
  • [il Segretario Generale, se nominato;]
  • [il cassiere economo o collegio dei revisori, se nominato;]
  • [il delegato alla tutela dei beni mobili ed immobili, se nominato.]

 

  1. È prevista la nomina di cariche onorarie.
  2. Tutte le cariche associative sono essenzialmente gratuite, fatto salvo il riconoscimento di rimborsi per le spese sostenute in ragione di ciascuno specifico incarico ed eventualmente, previa approvazione dell’Assemblea, per remunerazioni specifiche per incarichi professionali.
  3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere vincolata e si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione degli associati.

 

Art. 5 – L’Assemblea

  1. L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati aderenti all’Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti coloro che rivestano la qualifica di associato ed eventualmente i loro delegati muniti di apposita delega scritta.
  2. Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può esprimere fino a due preferenze per i candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo
  3. Gli associati aventi diritto sono convocati in assemblea almeno una volta l’anno L’Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni inviato per e-mail, sms, fax e simili purchè tutti con avviso di ricezione; a tal fine tutti gli associati devono comunicare i loro indirizzi di posta elettronica (ordinaria ed eventualmente certificata) e i loro recapiti impegnandosi a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni eventuale variazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso di non meno di 48 ore.
  4. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati, presenti in proprio o per delega, evitando di computare nel quorum costitutivo gli eventuali associati assenti, che abbiano validamente giustificato la loro assenza per via telematica.
  5. L’Assemblea può svolgersi anche con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  • Il Presidente deve essere in grado di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e proclamare i risultati di eventuali votazioni;
  • Il soggetto verbalizzante deve essere in grado di percepire gli eventi assembleari da verbalizzare;
  • Gli intervenuti devono essere in grado di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare e di trasmettere documenti.

Il Presidente avrà cura di tenere un foglio delle presenze.

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal Vice Presidente ovvero dal membro del Consiglio Direttivo più anziano. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza degli associati presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  3. Alle riunioni dell’Assemblea possono essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente, esperti o altri docenti.
  4. Le delibere assembleari prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

 

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

  1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri.
  2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere associati e sono eletti dall'assemblea.
  3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da 5 componenti eletti dall’Assemblea a maggioranza tra gli associati ordinari.
  4. Durano in carica per tre (3) anni e la scadenza coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
  5. Essi sono sempre rieleggibili. Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti della stessa lista. Qualora non risultino candidati i quali, presentatisi, non siano stati eletti il Consiglio ha la facoltà di cooptare uno degli associati il quale assume la qualità di consigliere e rimane in carica sino alla data della successiva assemblea, la quale avrà come punto all'ordine del giorno la sostituzione del Consigliere.
  6. Chi ricopre il posto del consigliere cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio.
  7. I membri del Consiglio Direttivo decadono da tale incarico al termine dell’anno solare nel quale hanno rivestito la carica di Presidenti o Coordinatori del CdLM.
  8. Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora viene meno la maggioranza dei consiglieri; in tal caso è necessaria la sua totale rielezione.
  9. Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:
    1. gestisce le attività e assolve gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
    2. nomina il Presidente, il Vice Presidente ed, eventualmente, il segretario;
    3. delibera sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e ne emana i provvedimenti di ammissione;
    4. redige annualmente il bilancio consuntivo, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'assemblea;
    5. provvede alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
    6. delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

 

  1. Il consiglio si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario.
  2. La convocazione viene effettuata mediante lettera o altra modalità equipollente – anche in forma elettronica (fax, e-mail, sms) – contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo e agli argomenti posti all'ordine del giorno, non meno di sette giorni prima del termine fissato per l'adunanza oppure che pervenga agli indirizzi degli interessati almeno tre giorni prima, anche se, in assenza di tali formalità, il Consiglio si ritiene ugualmente costituito qualora intervengano la totalità dei suoi componenti.
  3. Il Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente ed espleta le funzioni eventualmente delegategli dall’assemblea.
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

  1. con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità è il voto del Presidente che prevale;
  2. con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi in sua assenza presiede il consiglio e dal segretario.

L'assemblea degli associati aventi diritto elegge il Consiglio Direttivo tranne che per la prima nomina che viene fatta dagli associati fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

 

Art. 7 – Il Presidente

  1. Il Presidente rappresenta ufficialmente il Collegio, convoca almeno una volta all’anno l’Assemblea e la presiede; promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte del consiglio stesso, decide dei provvedimenti urgenti. Rientra nelle facoltà del Presidente delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente: è eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente rimane in carica per un mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta. Nel caso che il Presidente decada dalle sue funzioni di Presidente o Coordinatore del CdLM continuerà a ricoprire l’ufficio sino al termine del suo mandato, ma non potrà essere rieletto a causa della sua decadenza da associato effettivo dell’Associazione.

 

Art. 8 – Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce, previa delega, per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente: è eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio Direttivo.
  3. Il Vicepresidente decade con il Presidente.

 

Art. 9 – Sedute e votazioni

  1. Su proposta del Presidente possono essere indette votazioni per via telematica, nel rispetto della trasparenza e della correttezza delle procedure, nonché della segretezza del voto, ove richiesta.
  2. Per ciascuna delle università rappresentate nel Collegio, il diritto di voto è riservato al Presidente o Coordinatore del CdLM di quella Università, o, in mancanza, di un suo rappresentante, delegato per iscritto.
  3. Le sedute del Collegio sono valide se vi partecipa la metà più uno degli associati componenti aventi diritto al voto, senza computare nel quorum costitutivo gli assenti giustificati.
  4. Oltre ai componenti di cui all’art. 3, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Collegio anche altri docenti o esperti

 

Art. 10 – Modifiche allo Statuto

  1. Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Comitato Direttivo o da un decimo dei Soci.
  2. Dette proposte devono essere trasmesse per iscritto a ciascun componente del Collegio unitamente alla convocazione dell’Assemblea.
  3. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea con almeno due terzi di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei Soci aventi diritto al voto.

 

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

  1. Il presente statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione e può essere modificato dall’assemblea del Collegio con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.